Corte di Cassazione (17501/2018) - Somme maturate dal lavoratore a titolo di t.f.r. nel periodo di sottoposizione a Cigs. antecedente al fallimento ed ammissione al passivo.
Cassazione civile, sez. I, 04 Luglio 2018, n. 17501. Est. Di Marzio.
Somme maturate dal lavoratore a titolo di t.f.r. nel periodo di sottoposizione a Cigs antecedente al fallimento - Obbligo a carico del datore di lavoro - Sussistenza – Insinuazione al passivo – Ammissibilità.
Nella vigenza dell'art. 2 l. n. 464 del 1972, abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e) d.lgs n. 148 del 2015, le somme maturate dal lavoratore a titolo di t.f.r. nel periodo di sottoposizione a Cigs antecedente alla sua successiva rioccupazione sono poste a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, nel caso di fallimento di quest'ultimo, deve ritenersi consentita l'insinuazione al passivo per i relativi importi nella procedura concorsuale. (massima ufficiale)