Corte di Cassazione (17557/2002) – Improcedibilità dell'appello proposto da una lavoratrice, soccombente in primo grado, in ragione della sottoposizione, in pendenza di quel giudizio, della banca appellata a liquidazione coatta amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 10 dicembre 2002, n. 17557 – Pres. Salvatore Senese, Rel. Raffaele Foglia.
Lavoratrice dipendente – Funzionario di banca – Riconoscimento di un grado superiore e condanna dell'istituto al pagamento delle maggiori spettanze – Istanza proposta innanzi al pretore - Rigetto della domanda – Conseguente impugnazione – Banca appellata – Liquidazione coatta amministrativa - Sottoposizione in corso di causa - Art. 83, terzo comma, del TUB - Improcedibilità del giudizio.
In tema di procedura concorsuale relativa ad un istituto bancario, a norma dell'art. 95, comma terzo, legge fallimentare - applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 201 della medesima legge, nonché alla speciale procedura concorsuale stabilita per gli istituti bancari in forza del rinvio operato dall'art. 83 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ove prima dell'instaurarsi della procedura sia stata pronunciata sentenza non definitiva dalla quale risulti l'esistenza del credito vantato, non si determina l'improcedibilità dell'azione, mentre, ove la sentenza abbia negato in radice l'esistenza del credito, non è applicabile il citato art. 95 legge fall. , bensì l'art. 83 D.Lgs n. 385 del 1993, onde l'impugnazione proposta avverso la suddetta sentenza deve essere dichiarata improcedibile (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha confermato che il giudizio di appello proposto da una lavoratrice, funzionario di banca, davanti al tribunale, avverso la sentenza pretorile che aveva negato alla radice l'esistenza di un suo credito in relazione al riconoscimento a suo favore di un grado retributivo superiore come spettantele, era stata giustamente riconosciuta improcedibile dal tribunale ai sensi dell'art. 83, terzo comma del TUB, essendo nel corso del giudizio di impugnazione l'istituto appellato stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)