Corte di Cassazione (17443/2011) – Azione revocatoria fallimentare: competenza del tribunale fallimentare a decidere dell'inefficacia di alcune rimesse solutorie effettuate a favore di una banca in liquidazione coatta amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 agosto 2011, n. 17443 – Pres. Donato Plenteda, Rel. Andrea Scaldaferri.
Società dichiarata fallita – Periodo sospetto - Effettuazione di rimesse solutorie - Inefficacia - Proposizione di azione revocatoria fallimentare – Banca convenuta - Collocamento in liquidazione coatta amministrativa - Proseguibilità dell'azione – Competenza del tribunale fallimentare ex art 24 L.F. - Pronuncia di accertamento e non di condanna – Inappicabilità del divieto ex art. 83 TUB - Fondamento.
Nel caso in cui il convenuto in revocatoria sia una banca, posta a sua volta in liquidazione coatta amministrativa, il potenziale conflitto tra la competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., che ha dichiarato il fallimento dell'attore e quella prevista dall'art. 83 T.U.B. che ha dichiarato il fallimento del convenuto, deve essere risolto nel senso che il primo resta competente a decidere circa l'inefficacia dell'atto, mentre le pronunzie consequenziali alla dichiarazione d'inefficacia competono al secondo tribunale, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi; infatti, la separazione, ai fini della competenza, tra le pronunzie di accertamento e quelle di condanna pecuniaria è frutto del principio per il quale la temporanea improponibilità o improseguibilità afferisce solo alle azioni di condanna. (Massima ufficiale)