Tribunale di Reggio Emilia – Deposito di una domanda di concordato "in bianco " e inaccoglibilità dell'istanza di rilascio di un DURC, in assenza di un piano che preveda l'impegno al pagamento degli anteriori crediti contributivi.

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Data di riferimento: 
12/03/2019

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lavoro, 12 marzo 2019 – Pres. Francesco Parisoli, Rel. Elena Vezzosi, Giud. Simona Boiardi.

Domanda di concordato c.d. "in bianco" – Deposito – Crediti contributivi anteriori - Mancato pagamento – Istanza di rilascio del Durc regolare – Inaccoglibilità -  Art. 5, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015 – Riferimento al solo  concordato con continuità aziendale – Disposizione speciale – Inapplicabilità a quella diversa ipotesi.

Presentazione di domanda di concordato preventivo – Crediti anteriori – Non divieto di pagamento -    Assenza di frode ai creditori – Condizione necessaria.

La disposizione di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) che, nel caso del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis L.F., prevede che, qualora nel piano di cui all'art. 161 L.F.  sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, l'impresa  proponente si possa considerare, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, in regola ai fini del rilascio del DURC, non può trovare applicazione, trattandosi di norma di natura speciale, anche nell'ipotesi di deposito di una domanda di concordato c.d. "in bianco",  stante la mancanza in tal caso di un preciso piano concordatario, avendo l'impresa proponente a quel momento  formulato solo una mera dichiarazione di intenti,  finalizzata alla concessione di un periodo di tempo per elaborare una regolare proposta, durante il quale è al riparo da azioni esecutive e cautelari, ma non è detto che poi necessariamente sfocierà in una proposta completa che preveda l'integrale soddisfazione di quei crediti contributivi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

Nulla impedisce, stante che un tale divieto non sussiste neppure nell'ipotesi di presentazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, L.F. di un  ricorso completo per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche all'impresa che abbia  depositato una mera domanda di concordato "in bianco" di compiere pagamenti di crediti anteriori, quali atti di amministrazione ordinaria o straordinaria, questi ultimi previa autorizzazione del tribunale, e ciò a condizione che non integrino ipotesi di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori [nello specifico, con quella precisazione il Tribunale ha lasciato intendere che quella era la strada che la debitrice avrebbe potuto percorrere per ottenere il rilascio del DURC, dopo il deposito della domanda, ma prima ancora della presentazione da parte sua del piano concordatario contenente l'impegno di addivenire al pagamento di tutti i crediti contributivi a quel momento non ancora onorati].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22214.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: