Corte d'Appello di Salerno – Presupposti dell'esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nei "termini d'uso". Prova della conoscenza da parte dell' accipiens dello stato di insolvenza del soggetto pagatore.
Corte d'Appello di Salerno, Sez. I civ., 29 maggio 2019 - Pres. Rel. Ornella Crespi, Giud. Licia Tomay e Maria Assunta Niccoli.
Fallimento – Revocatoria fallimentare – Ipotesi di esenzione - Pagamenti di beni e servizi effettuati nei "termini d'uso" – Riferimento da ritenersi corretto – Pagamenti normalmente praticati tra fallito e accipiens – Modalità tipica del particolare settore di attività – Condizione non sufficiente.
Revocatoria fallimentare – Presupposto - Stato di insolvenza - Conoscenza da parte dell'accipiens – Prova - Circostanza desumibile anche da elementi presuntivi – Valutazione complessiva di questi – Caratteri necessari – Concordanza, precisione e gravità.
Per poter considerare, quand'anche sussista la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'accipiens, non soggetti a revocatoria, ex art. 67, terzo comma, lettera a) L.F., i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa dal soggetto poi fallito, occorre che gli stessi abbiano avuto luogo non secondo quanto abitualmente avviene nel particolare settore economico cui quell'attività si riferisce, ma che risultino congrui, sia in senso modale che cronologico, rispetto a quelli ripetutamente concordati e normalmente praticati tra fallito e accipiens nell'ambito dei loro precedenti rapporti commerciali. Trattandosi di eccezione in senso proprio in quanto relativa a situazioni non rilevabili d'ufficio, tale esenzione opera a condizione che risulti tempestivamente e specificatamente provata da chi voglia avvalersene [nello specifico, il tribunale ha ritenuto inammissibile quell'eccezione, oltre che per mancanza della prova che i pagamenti effettuati avessero quelle caratteristiche, anche a motivo della tardiva costituzione in giudizio da parte dell'accipiens]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In sede di revocatoria fallimentare la conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza in cui il soggetto poi dichiarato fallito verteva al momento del pagamento effettuato da questi a suo favore, che costituisce il presupposto perchè quell'azione possa trovare accoglimento, può desumersi, specie se l'azione sia rivolta nei confronti di un operatore qualificato, anche da elementi presuntivi, che presentino, valutati non singolarmente ma nel loro complesso, elementi di concordanza, precisione e gravità tali da poter assurgere a prova effettiva della scentia decoctionis. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21906.pdf
[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25162 https://www.unijuris.it/node/3110; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -1, 15 giugno 2018 n. 15796 https://www.unijuris.it/node/4215]