Corte di Cassazione (33116/2018) - Dichiarazione di fallimento e desistenza dell'unico creditore istante anteriormente alla pronuncia: possibili effetti.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. Sottos. 1, 21 dicembre 2018, n. 33116 – Pres. Andrea Scaldaferri, Re. Aldo Angelo Dolmetta.
Dichiarazione di fallimento – Procedimento - Istanza di un creditore – Presupposto necessario – Inammissibilità di una iniziativa d'ufficio - Necessità che la domanda sia mantenuta ferma – Atto di desistenza dell'unico creditore – Sentenza non ancora pubblicata – Sede di reclamo – Deposito di quell'atto di rinuncia – Revoca del fallimento.
Il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento non prevede alcuna iniziativa d'ufficio e pertanto, anche nella fase prefallimentare, affinchè il giudice del merito possa pronunciarsi, è indispensabile che la domanda dei soggetti a tanto legittimati sia mantenuta ferma. Ne deriva che la desistenza dell'unico creditore istante, intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, pur se depositata solo in sede di reclamo avverso quest'ultima, determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha giudicato che dovesse ritenersi idoneo l'atto di rinuncia del creditore istante anche se sottoscritto dal suo procuratore, in quanto la procura speciale conferitagli comprendeva «tutte le facoltà inerenti al mandato, compresa quella di farsi sostituire, transigere, conciliare, quietanzare, rinunziare agli atti del giudizio e accettare la rinunzia agli stessi». (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)