Tribunale di Torino –Azione revocatoria ordinaria di atto di costituzione di fondo patrimoniale e dichiarazione di inefficacia relativa di quel negozio.

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Data di riferimento: 
26/09/2018

Tribunale di Torino, Sez. I civ., 26 settembre 2018 -  Giudice Edoardo Di Capua.

Fondo patrimoniale – Costituzione successiva la sorgere di un credito – Azione revocatoria ordinaria – Esperibilità – Presupposti – Eventus e scientia damni.

Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, stipulato in pregiudizio degli interessi del creditore di uno dei coniugi, può essere dichiarato inefficace a mezzo dell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901, comma 1, c.c. in quanto determina, soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità, ed in quanto con l’azione revocatoria viene, pertanto, rimossa, a vantaggio dei creditori,  la sola limitazione all’esercizio delle azioni esecutive che l’art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia [nello specifico l'azione revocatoria  era stata promossa da una banca nei confronti del fideiussore e amministratore di una società che, alcuni mesi prima che quella fosse dichiarata fallità e subito dopo che la creditrice aveva emesso nei suoi confronti alcune diffide di pagamento del saldo debitore, aveva costituito in fondo patrimoniale alcuni immobili, onde il tribunale, ravvisato la sussistenza dei requisiti sia dell' eventus (pericolo attuale e concreto che i beni del debitore diventino insufficienti a soddisfare le ragioni della revocante) che della scientia danni (conoscenza del pregiudizio da parte del debitore), ha riconosciuto come fondata e meritevole di accoglimento, in quanto documentalmente provata, la domanda giudiziale avanti a sè proposta nei confronti di quel soggetto  ed ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del  negozio dallo stesso posto in essere]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21707

[ con riferimento aduna azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. cfr. in questa rivista: Tribunale Ordinario di Cuneo, 19 marzo 2019  https://www.unijuris.it/node/4671]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: