Tribunale di Cuneo – Azione revocatoria ordinaria di atto di costituzione di fondo patrimoniale già promossa anteriormente alla dichiarazione di fallimento del disponente: prosecuzione del processo nonostante l'avvio della procedura concorsuale.

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Data di riferimento: 
19/03/2019

Tribunale Odinario di Cuneo, 19 marzo 2019 – Giudice Gianluigi Biasci.

Fallimento - Beni costituiti in fondo patrimoniale – Acquisizione alla massa – Non assoggettamento – Azione revocatoria in corso -  Interruzione del processo – Esclusione – Rapporto processuale avente ad oggetto diritti personali – Non subentro da parte del curatore - Prosecuzione.

Stante che ai sensi dell'art. 46, n. 3, L.F. anche i diritti costituiti in fondo patrimoniale non sono soggetti all'acquisizione alla massa fallimentare e sono esclusi dallo spossessamento, si deve ritenere che, non dovendo il curatore subentrare nei rapporti processuali, come quello di cui trattasi, che abbiano ad oggetto diritti personali del fallito, non si realizzi l'effetto estintivo ex art. 43 L.F del processo, già in corso nel momento della dichiarazione di fallimento, che sia volto, a seguito dell'esperimento da parte di un creditore dell'azione revocatoria ordinaria, al riconoscimento dell'inefficacia nei confronti dello stesso ex art. 2901 c.c. di quell'atto di disposizione, in quanto elusivo del disposto dell'art. 2740 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21748.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: