Tribunale di Alessandria – Atti in frode: presupposti oggettivi e soggettivi per pervenire, su segnalazione dei commissari giudiziali, alla revoca dell'ammissione al concordato da parte del tribunale.

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Data di riferimento: 
30/04/2019

Tribunale di Alessandria, Sez. civile e fall., C.P. 10/2017, 30 aprile 2019 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Santinello, Rel  Pierluigi Mela, Giud. Enrica Bertolotto.

Concordato preventivo – Commissari giudiziali – Relazione ex art. 172 L.F. - Comportamenti del proponente evidenziati in tale sede - Sussistenza di cause ostative alla prosecuzione - Mancata considerazione – Successiva segnalazione degli stessi comportamenti come atti in frode – Ammissibilità - Corretta instaurazione del sub procedimento ex art. 173 L.F.

Concordato preventivo - Subprocedimento di revoca dell'ammissione - Sussistenza di atti in frode - Presupposti oggettivi e soggettivi - Effettiva consumazione della frode – Condizione non richiesta – Sufficienza dell'intento fraudolento.

Stante che risulta escluso che la segnalazione da parte dei commissari giudiziali di atti in frode commessi dal proponente il concordato richieda il rispetto di  forme determinate, si deve ritenere che si possa considerare correttamente instaurata la procedura di revoca ex art. 173 L.F. anche con riferimento a condotte già puntualmente segnalate dagli stessi commissari nella relazione  ex art. 172 L.F., nonostante  in quella sede non si siano spinti ad affermare la sussistenza di cause ostative alla prosecuzione della procedura e solo successivamente le abbia manifestate al tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Gli atti in frode rilevanti ex art. 173 L.F. presuppongono: a) l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale (elemento oggettivo); b) il carattere doloso di detta divergenza, quale volontarietà del fatto ( elemento soggettivo). Non è, invece, necessaria la dimostrazione dell’effettiva consumazione della frode ai danni dei creditori, essendo sufficiente che risulti concretamente violato il principio di trasparenza e buona fede che deve animare l’imprenditore in difficoltà [nello specifico, i commissari  hanno posto l’accento sulla circostanza che alcune operazioni, pur menzionate nella domanda di concordato e nei suoi allegati, erano state esposte dalla proponente il concordato in modo non chiaro, in quanto alla semplice enunciazione degli accadimenti non aveva fatto seguito un’adeguata descrizione della loro reale portata ed una conseguente completa ed esauriente spiegazione della relativa natura e delle relative finalità, ragion per cui il tribunale, ravvisato l'intento potenzialmente fraudolento nei confronti dei creditori, si è espresso nel senso della revoca dell'ammissione al concordato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata))

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/F%26S_%20%20Alessandria%20DecretoR.G.%2010.2017.pdf

[cfr. in questa rivista, in senso conforme: Tribunale di Alessandria, Sez. Civile e fall., C.P. 9/2017, 26 aprile 2019 (data della pronuncia) https://www.unijuris.it/node/4665]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: