Corte di Cassazione (9020/2019) – Giudizio di opposizione allo stato passivo: potere discrezionale del giudice di acquisire d'ufficio documenti che ritenga necessari per la decisione. Inapplicabilità della normativa relativa al rito del lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. IV lavoro, 01 aprile 2019, n. 9020 – Pres. Vincenzo Di Cerbo, Rel. Antonella Pagetta.
Fallimento – Stato passivo – Lavoratore - Giudizio di opposizione – Poteri istruttori d'ufficio del giudice – Discezionalità - Insindacabilità in sede di legittimità.
Fallimento – Stato passivo – Giudizio di opposizione - Normativa relativa al rito del lavoro – Inapplicabilità.
In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione da parte di questi dell'ordine di esibizione di documenti risulta discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte non abbia finalità esplorativa [nello specifico la Suprema Corte ha confermato che si doveva considerare sottratta al sindacato di legittimità la libera decisione del giudice del fallimento di non acquisire d'ufficio documenti (in particolare, ex art. 425 c.p.c., il contratto collettivo di lavoro del settore cui l'opponente sosteneva di appartenere) che gli avrebbero consentito di quantificare le differenze retributive che, secondo quanto affermato ma non adeguatamente provato dalla lavoratrice, dovevano esserle riconosciute essendosi il rapporto di collaborazione autonoma, a suo tempo da lei stipulato con la società poi fallita, convertito, in assenza nel contratto di un progetto o di un programma, in via di sanzione automatica in base agli artt. 61 e ss. del d. lgs. n. 276/2003, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Secondo un principio consolidato, la normativa relativa al rito del lavoro non può trovare applicazione in via analogica nel giudizio di opposizione, ex art. 98 L.F., allo stato passivo del fallimento, essendo questo retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21627.pdf
[cfr. in questa rivista la massima ufficiale di cui alla sentenza della Cassazione civile, sez. VI, 21 febbraio 2017, n. 4504 https://www.unijuris.it/node/3474]