Tribunale di Forlì – Inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 163 bis L.F. sulle offerti concorrenti in caso di concordato con assuntore. Possibile presentazione di proposte concorrenti.
Tribunale di Forlì, Sez. Civile- fallimentare, 25 febbraio 2019 – Pres. Rossella Talia, Rel. Barbara Vacca, Giud. Maria Cecilia Branca.
Concordato con assuntore - Disposto dell'art. 163 bis L.F. sulle offerte concorrenti – Inapplicabilità – Assoggettabilità alla disciplina ex art. 163, commi da 4 a 7, L.F. - Possibile presentazione di proposte concorrenti - Necessario rispetto di limiti soggettivi e oggettivi.
Si deve ritenere che non possa trovare applicazione in caso di concordato con assuntore ex art. 160, primo comma, lettera b) L.F. il disposto dell'art. 163 bis L.F. sulle offerte concorrenti in quanto le due posizioni non possono essere equiparate stante che il soggetto che si propone di assumere il concordato subentra nella medesima posizione attiva, ma anche in quella passiva, ossia nella posizione complessiva della società in concordato, sostituendosi ad essa e divenedone successore, mentre chi acquista, verso un determinato corrispettivo, l'azienda o uno o più rami d'azienda o specifici beni della società in concordato, succede solo nei rapporti legati e conseguenti al bene o ai beni acquisiti; ragion per cui l'apertura di una procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis L.F. sulla proposta dell'assuntore, oltre ai profili di criticità legati alla comparibilità delle offerte che potrebbero essere le più disparate, finirebbe per alterare il piano e la proposta della società in concordato. La proposta di assunzione del concordato deve, pertanto, più opportunamente essere assoggettata alla specifica disciplina dettata dall'art. 163, commi da 4 a 7, L.F. sulle proposte concorrenti che non prevede l'espletamento di alcuna procedura competitiva ma unicamente il loro assoggettamento al voto dei creditori ai sensi degli artt. 175 e 177 L.F. e che pone precisi limiti soggettivi e oggettivi a che la loro presentazione risulti ammissibile, che laddove si facesse viceversa riferimento al disposto dell'art. 163 bis L.F. risulterebbero non applicabili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)