Tribunale di Bologna – Presupposto di ammissimilità della richiesta di modifica di una proposta accordo di composizione della crisi, come già formulata.
Tribunale Ordinario di Bologna; Sez. IV civile e fall., 02 novembre 2018 - Giudice Anna Maria Rossi.
Crisi da sovraindebitamento – Proposta di accordo di composizione – Formulazione – Udienza di approvazione da parte dei creditori – Voto contrario - Emergere di nuovo indebitamento – Proponente - Richiesta di un rinvio – Inammissibilità – Istanza proponibile solo prima del voto.
Deve ritenersi inammissibile la richiesta formulata, nel corso dell'udienza fissata per l'approvazione di un accordo di composizione di una crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 e 8 L. 3/2012, alla luce del voto sfavorevole espresso in quella sede dai creditori e della segnafazione fatta da uno di questi in merito all'avere il proponente omesso l'indicazione di uno specifico debito, dal difensore dello stesso proponente volta alla concessione di un rinvio necessario a consenire una modifica della proposta d'accordo, in quanto questa, ai sensi del combinato dell'art. 9, comma 3 ter e 11 della legge 3/2012, deve, laddove consentita, essere in ogni caso proposta prima dell'espressioine del voto da parte dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)