Corte di Cassazione (7307/2019) - Risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro di una impresa di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli posta in L.C.A. e riassunzione obbligatoria dei dipendenti.

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Data di riferimento: 
14/03/2019

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 14 marzo 2019 n. 7307 – Pres. Vincenzo Di Cerbo, Rel. Adriano Piergiovanni Patti.

Circolazione di veicoli a motore o natanti - Impresa di assicurazione della responsabilità civile – Collocamento in l.c.a. - Normativa speciale - Risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro - Garanzia della continuità delle coperture assicurative – Riassunzione obbligatoria dei dipendenti – Modalità alternative - Convenzionale o coattiva.

Impresa di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione – Collocamento in l.c.a. - Risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro -  Comitato del fondo di garanzia per le vittime della strada - Trasferimento coattivo del personale dipendente –  Ripartizione tra le imprese cui è stato ceduto il portafoglio -   Modalità di riassunzione - Costituzione di nuovi rapporti di lavoro.

Datore di lavoro - Addebito contestato al lavoratore -  Licenziamento disciplinare – Necessaria proporzionalità – Valutazione rimessa al giudice del merito – Sufficiente motivazione – Incensurabilità in cassazione.

Ai sensi della normativa speciale introdotta dal legislatore per garantire nell'interesse pubblico la continuità delle coperture assicurative, ferma la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro del personale dipendente di una impresa di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti al momento di pubblicazione del decreto di collocamento di una tale impresa in liquidazione coatta amministrativa (art. 5, primo comma d.l. 576/1978 conv. in I. 738/1978), il personale della stessa, riassunto dal commissario liquidatore con una retribuzione pari ai minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate  ex art. 10 d.l. 857/1976 conv. in I. 39/1977, può avere una possibilità di collocazione alternativa: o, tramite convenzione, presso l'impresa in favore della quale sia stato disposto il trasferimento del portafoglio da parte del commissario liquidatore, impresa obbligata alla sua assunzione ai sensi dell'art. 11, secondo comma, di detto decreto; ovvero, presso le imprese alle quali sia stato coattivamente ripartito il portafoglio dal Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della strada, con assunzione graduale e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di trasferimento coattivo di personale, già dipendente di un'impresa di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che sia soggetta a liquidazione coatta amministrativa, ad una fra le imprese autorizzate tra le quali sia stato ripartito il portafoglio dell'impresa dal Comitato del fondo di garanzia per le vittime della strada, i lavoratori sono riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 857 del 1976 (conv., con modif., dalla l. n. 39 del 1977) e, quindi, in continuità del medesimo rapporto istituito "ex novo", dall'impresa coattivamente cessionaria, a norma dell'art. 11, commi 3 e 4, del predetto d.l., posto che i rapporti con l'impresa già datrice si sono risolti di diritto per effetto della sua soggezione a liquidazione coatta amministrativa. (Principio di diritto)

Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato al lavoratore è  devoluto al giudice di merito e la sua valutazione, ove sia sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, è incensurabile in sede di legittimità ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21536.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: