Tribunale di Bergamo – Crisi da sovraindebitamento: inammissibilità della proposizione di un piano del consumatore da parte di un condominio.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/01/2019

Tribunale di Bergamo, 16 gennaio 2019 – Pres. Est. Giovanna Golinelli.

Crisi da sovraindebitamento – Composizione - Piano del consumatore – Proposizione da parte di un condominio – Inammissibilità – Non riconducibilità ad una persona fisica.

Si deve considerare corretta e coerente con la disciplina dettata dalla legge 3/2012, la declaratoria da parte del giudice delegato di inammissibilità del ricorso depositato dal Condominio volto all'omologazione di un piano del consumatore in quanto soggetto privo dei requisiti di cui all’art. 6, secondo comma , lettera b) della L. 3/2012  perché non riconducibile ad una "persona fisica". (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 01 febbraio 2016, n. 1869 https://www.unijuris.it/node/3230]  

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21574

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: