Tribunale di Mantova – Azione ordinaria esistente nel patrimonio di un'impresa italiana fallita, proposta antecedentemente nei confronti di un consumatore appartenente ad un diverso Stato dell'UE: competenza giurisdizionale.
Tribunale Ordinario di Mantova, Sez. II, 26 marzo 2019 – Giudice Mauro Pietro Bernardi.
Ambito UE - Decisioni in materia civile commerciale – Azioni nei confronti di un consumatore – Competenza giurisdizionale.
Regolamento (UE) n. 1215/2012 e n. 848/2015 – Ambito d'applicazione - Esclusione delle procedure d'insolvenza – Limiti – Azioni non revocatorie già esistenti nel patrimonio del fallito – Esclusione.
Ai sensi dell’art. 18 del del Parlamento europeo e del consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile commerciale, “L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non si può sostenere che il regolamento (UE) n. 1215/2012 non si applichi, indiscriminatamente, ai fallimenti atteso che l’eccezione prevista dall’art. 1, secondo comma, lettera b) di tale normativa, che esclude dall'ambito di applicazione di detto regolamento "i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato d'insolvenza, i concordati e le procedure affini" si deve ritenere si riferisca alla procedura concorsuale e non alle ordinarie azioni che già esistevano nel patrimonio del soggetto fallito, ed altresì in quanto, neppure l'art. 6 del regolamento UE n. 848/2015 del 20 maggio 2015, relativo alle procedure d'insolvenza, secondo cui “I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi dell’art. 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivino direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono, come le azioni revocatorie”, vale a ricomprendere nella sfera di competenza del tribunale fallimentare le azioni, del tutto diverse rispetto alla revocatoria fallimentare, che già esistevano nel patrimonio del fallito e che con il fallimento si trovano in una situazione di mera occasionalità [nello specifico il tribunale, in sede di opposizione ha revocato, perchè carente di giurisdizione, il decreto del giudice italiano che aveva ingiunto ad un consumatore acquirente, residente in Germania, di pagare, in favore del Fallimento di una s.r.l. italiana in liquidazione la somma da lui dovuta in relazione alla vendita, conclusa in Germania anteriormente al fallimento della venditrice, di una autovettura]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)