Tribunale di Vicenza – Dichiarazione di insolvenza di Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa: indici rivelatori.

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Data di riferimento: 
09/01/2019

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. e Fallim., 9 gennaio 2019 – Pres. Rel. dott. Giuseppe Limitone, Giud. dott. Giulio Borella e dott. Luca Ricci.

Stato di insolvenza – Imprese in attività e in liquidazione – Presupposti per il riconoscimento – Differenze -  Tribunale –  Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. - Dichiarazione di insolvenza – Indici rivelatori.

Sulla scorta della generale previsione di cui all'art. 5 L.F., per quanto concerne le imprese in attività, lo stato d'insolvenza in cui versino va accertato  verificando la sussistenza di un attuale stato d'incapacità a far fronte ai debiti correnti, mentre con riferimento alle imprese in stato di liquidazione l'insolvenza va ancorata al dato del prevalere del passivo sull'attivo. Con particolare riferimento alle imprese bancarie, lo stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa – da riscontrarsi alla data dell’emanazione del provvedimento di liquidazione - si concretizza nel venire meno delle condizioni di liquidità e di credito che sono necessarie per l’espletamento di quella specifica attività imprenditoriale. Per valutare il grado di irreversibilità della crisi assume particolare rilevanza il c.d. deficit patrimoniale, che si connota come un fattore dotato di centralità rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità. [Nel caso di specie il Tribunale di Vicenza ha dichiarato l’insolvenza della Banca Popolare di Vicenza, in quanto ha accertato, sulla base di una serie di plurimi indici rivelatori, – a) evidente deficit di liquidità; b) mancanza di credito sul mercato; c) incapacità di provvedere al pagamento delle proprie obbligazioni, senza combinato e reiterato ricorso ad istituti di carattere straordinario; d) squilibrio patrimoniale; e) tendenza strutturale a generare perdite economiche; f) assenza totale di una prospettiva di risanamento che, al momento dell'emanazione del provvedimento che ne aveva disposto il collocamento in liquidazione coatta amministrativa, detto istituto non solo non era più in grado di continuare la propria attività, ma si trovava in una situazione tale da essere indiscutibilmente insolvente]. (Pierluigi Ferrini - Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21439.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: