Corte di Cassazione (3871/2019) - Esercizio dell’azione revocatoria nella procedura di amministrazione straordinaria sia nella fase di risanamento che nella fase di liquidazione e inconfigurabilità come aiuto di Stato vietato dall'art. 87 del trattato CE
Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2019, n. 3871. Pres. Rosa Maria Di Virgilio, rel. Alberto Pazzi.
Esercizio dell’azione revocatoria nella procedura di amministrazione straordinaria sia nella fase di risanamento che nella fase di liquidazione – Non configurabilità come aiuto di Stato vietato dall'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE.
Non essendo l'azione revocatoria istituto derogatorio alla disciplina generale del fallimento, nessun carattere "selettivo", configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE (nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea), può essere ravvisato allorché l'azione revocatoria sia esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla l. n. 95 del 1979 (di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 26 del 1979); né può distinguersi tra esercizio dell'azione nella fase c.d. di risanamento e nella fase c.d. di liquidazione della procedura di amministrazione straordinaria, sì da limitarne la compatibilità con l'ordinamento comunitario al solo esercizio nella seconda fase, e dunque non prima del momento in cui inizia la liquidazione dei beni, atteso che ciò che rileva, ai fini della individuazione dell'aiuto di Stato, non è che l'azione sia esercitata prima o durante la liquidazione dei beni, quanto che essa sia direttamente ed esclusivamente destinata alla conservazione dell'impresa nel mercato, piuttosto che all'estinzione delle sue passività. (massima ufficiale)