Corte di Cassazione (6930/2019) - Circolazione dei crediti concorsuali nei confronti del debitore fallito: presupposti dell'ammissione al passivo dei cessionari, in particolare nell'ipotesi prevista dall'art. 115, secondo comma, L.F.

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Data di riferimento: 
11/03/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 marzo 2019 n. 6930 – Pres. Rosa maria Di Virgilio, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Depauperamento del patrimonio del fallito – Artt. 44 e 45 L.F. - Norme volte ad evitarlo – Applicabilità solo al fallito titolare di ragioni di credito  - Cessione di crediti nei confronti del fallito – Non necessità della protezione del patrimonio - Inapplicabilità – Piena circolabilità dei crediti concorsuali – Anteriorità del credito ceduto  – Presupposto necessario – Anteriorità della cessione – Condizione non richiesta.

Fallimento – Credito già amesso al passivo – Cessione ante ripartizione – Pagamento a favore del cessionario – Presupposto necessario.

Le norme di cui agli artt. 44 e 45 L.F., volte ad escludere in ambito fallimentare gli atti di depauperamento del patrimonio del debitore, si deve ritenere riguardino solo gli atti dispositivi posti in essere dal fallito cedente in relazione a diritti reali e crediti facenti parte del di lui patrimonio e le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, non il caso in cui, anche dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti maturati nei confronti del debitore vengano ex art. 1260 c.c. ceduti, in quanto l'unico problema che viene in tali casi in questione non è quello di proteggere il patrimonio destinato ai creditori concorrenti,  bensì quello di "accertare" i soggetti aventi effettivo  diritto di partecipare al concorso. In tal senso, stante che la stessa legge fallimentare  prevede la piena circolabilità dei crediti concorsuali, anche in particolare,  ex art. 115, secondo comma, L.F., se già ammessi al passivo, si deve infatti ritenere che la possibilità per i cessionari di  di partecipare al concorso dipenda unicamente dall' anteriorità del credito ceduto rispetto alla dichiarazione di fallimento e non anche dall'anteriorità della cessione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [Per la Suprema Corte nell’ipotesi in cui un credito, sorto nei riguardi di imprenditore poi fallito, abbia ripetutamente circolato ex art. 1260 c.c. anche dopo il fallimento, non sono applicabili nei riguardi dell’ultimo cessionario del credito le norme di cui agli articoli 44 e 45 della legge fallimentare, e 2704 e 2914 del codice civile (applicabili solo agli atti dispositivi compiuti dal debitore fallito); l’ultimo cessionario del credito ha dunque diritto di essere ammesso al passivo del fallimento provando la fonte del credito (munita di data certa anteriore al fallimento) e la sequenza degli atti di cessione (che non richiedono invece oneri di forma o di data certa), mentre l’unico problema per il fallimento è di verificare che il pagamento sia effettivamente liberatorio ex art. 1264 c.c]

Il fatto che l'art. 115, secondo comma, L.F. richieda che la cessione del credito già ammesso al passivo, che abbia luogo prima della ripartizione, debba risultare da scrittura privata autenticata si spiega con la constatazione che l'ammissione fa sì che il relativo creditore sia destinatario dei pagamenti che la procedura opererà in sede di reparto, ragion per cui sussiste in tal caso l'esigenza di non effettuare pagamenti a favore di soggetti non legittimati a riceverli. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21454.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: