Corte di Cassazione (3861/2019) - Revoca della sentenza dichiarativa di fallimento per inesistenza della notifica dell’istanza e rimessione della causa al primo giudice.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 02/04/2019 - 16:31
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Data di riferimento:
08/02/2019
Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2019, n. 3861. Pres. Carlo De Chiara, rel. Alberto Pazzi.
Revoca di sentenza dichiarativa di fallimento per ritenuta inesistenza della notifica dell’istanza di fallimento - Rimessione al giudice di primo grado in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c. - Configurabilità
Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: