Corte di Cassazione (3861/2019) - Revoca della sentenza dichiarativa di fallimento per inesistenza della notifica dell’istanza e rimessione della causa al primo giudice.

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Data di riferimento: 
08/02/2019

Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2019, n. 3861. Pres. Carlo De Chiara, rel. Alberto Pazzi.

Revoca di sentenza dichiarativa di fallimento per ritenuta inesistenza della notifica dell’istanza di fallimento - Rimessione al giudice di primo grado in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c. - Configurabilità

Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21364.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: