Tribunale di Treviso – Rimedio esperibile avverso il decreto del g.d. che modifica lo stato passivo in base al verificarsi o meno dell'evento condizionante l'ammissione. Opinioni dottrinali difformi e compensazione delle spese.
Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 27 febbraio 2019 – Pres. Alessandro Girardi, Rel. Alessandro Bagnoli, Giud. Petra Uliana.
Fallimento – Stato passivo – Ammissione con riserva – Evento condizionante - Verificarsi o meno – Decreto del g.d. ex art. 113 bis L.F. - Impugnazioni possibili – Soluzione da preferirsi.
Fallimento – Stato passivo – Ammissione con riserva – Decreto del g.d. ex art. 113 bis L.F. - Impugnazioni possibili – Opinioni dottrinali – Discordanza – Scelta privilegiata del giudice – Decisione – Spese processuali – Compensazione.
Si può considerare preferibile, in luogo di quella che privilegia il ricorso all'opposizione ex art. 98 L.F., la soluzione che, nel silenzio del legislatore sul punto, riconosce che, per impugnare il provvedimento con il quale il giudice delegato, ai sensi dell'art. 113 bis L.F., modifichi lo stato passivo alla luce o meno del verificarsi dell'evento cui aveva subordinato l'accoglimento definitivo di una domanda di insinuazione, provvisoriamente ammessa con riserva, si debba fare ricorso al reclamo previsto dall'art. 26 L.F. (da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni) che rappresenta lo strumento impugnatorio residuale per tutte le ipotesi in cui non sia dalla legge diversamente disposto; ciò in quanto il decreto del g.d. non viene assunto in contradditorio con gli altri creditori, non é richiesta alcuna motivazione neanche succinta (tranne il caso di riserva di presentazione di documenti), non implica una valutazione ma una mera constatazione in merito all'avverarsi della specifica condizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In presenza di opinioni dottrinali discordanti che risultino equamente divise circa il rimedio da azionarsi avverso il decreto del giudice delegato ex art. 113 bis L.F., e dal momento che sussiste la possibilità che si possa addivenire, sulla base di diversi percorsi argomentativi, ad una interpretazione difforme da quella privilegiata dal giudice, si deve ritenere che ricorrano i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)