Corte d'Appello di Napoli – Fallimento di società estinta: non necessità di instaurare il contradditorio nè nei confronti della stessa, nè dei suoi soci e dei suoi organi rappresentativi, che hanno però la possibilità di proporre reclamo ex art. 18 L.F.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/02/2018

Corte d'Appello di Napoli, 02 febbraio 2018 – Giudice Michelangelo Petruzziello.

Società estinta - Istanza di fallimento – Fase prefallimentare – Ricorso – Necessaria notifica nei suoi confronti, dei suoi soci e dei suoi organi – Esclusione – Dichiarazione di fallimento - Soggetti interessati – Garanzia del diritto di difesa – Facoltà di proporre reclamo.                                                                        

Nell’istruttoria prefallimentare, apertasi a seguito della proposizione di un’istanza di fallimento nei confronti di una società estinta, il relativo ricorso non deve esserle notificato né nelle speciali forme contemplate dall’art. 15 L.F., poiché queste presuppongono l’esistenza della società, né, in virtù della fictio juris ex art. 10 L.F., in quelle ordinarie, in particolare ex art. 145 c.p.c., e non risulta altresì necessario instaurare il contradditorio né nei confronti degli ex soci nella loro veste di successori della società estinta (semprechè trattandosi di società di persone, la responsabilità degli stessi non abbia carattere personale ed illimitato, dovendosi in quest’ipotesi assicurare il loro personale diritto di difesa avverso l’iniziativa  che ne può determinare il fallimento ex art. 147 L.F.), né nei confronti dei cessati organi rappresentativi della società estinta, essendosi con la cancellazione  irreversibilmente risolto il loro legame con questa. Ciò non comporta, però, che sia in tal modo negata ai diversi soggetti interessati (soci, ex amministratori, liquidatore della società cancellata) la facoltà di contrastare l’iniziativa fallimentare, in quanto la contestazione dell’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (artt. 1, 5, 10 L.F.) risulta comunque realizzabile, in maniera piena ma differita, stante la sua natura devolutiva, nella successiva fase del reclamo ex art. 18 L.F. Si deve infatti ritenere che una società che risulti estinta non possa contestare, ai sensi dell'art. 18 L.F. la sentenza che l'abbia dichiarata fallita in quanto da considerarsi non più dotata della necessaria capacità e legittimazione  processuale e  dell'interesse ad agire come richiesto dall'art. 100 c.p.c., ma che, al su posto, quella decisione possa essere eventualmente impugnata, ai sensi del combinato disposto dei commi primo e quarto del predetto articolo entro il termine perentorio di trenta giorni dall'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, dai soggetti a ciò interessati, vale a dire da coloro che in essa avevevano precedentemente ricoperto ruoli gestori, che ne avevano avuto la rappresentanza o che ne erano stati soci. (Pierluigi  Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21289

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: