Tribunale di Torino – Possibile riconoscimento anche alla persona fisica assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria del beneficio dell'esdebitazione.
Tribunale di Torino, Sez. Fallimentare, 12 febbraio 2019 – Pre. Rel. Vittorio Nosengo, Giud. Manuela Massimo e Stefano Miglietta.
Amministrazione straordinaria – Esdebitazione fallimentare – Mancato richiamo legislativo – Mera lacuna - Possibile estensione analogica di quel beneficio – Motivi.
Per tutta una serie di motivi (nel dettaglio, in particolare: identità di ratio sottesa ad entrambe le procedure; irragionevole e ingiustificata possibile diversità di trattamento tra situazioni simili; identità di requisiti soggettivi; riconoscimento di analoghi effetti, con strumenti diversi, a favore dei soggetti ammessi ex L. 3/2012 alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; generale favor liberatorio implicito, oltre che nella normativa europea, anche nella disciplina interna ex lege 155/2017 di riforma delle discipline concorsuali) si deve ritenere che, in presenza di quella che si può ritenere una mera lacuna legislativa, sussitano i presupposti per l'estensione analogica alla persona fisica assoggettata ad amministrazione straordinaria del beneficio dell'esdebitazione come prevista a favore del fallito dagli artt. 142, 143 e 144 L.F., onde si possono considerabili inesigibili anche i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nel corso di quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)