Corte di Cassazione (643/2019) – Comunicazione al P.M. della fissazione dell'udienza ex art. 162, II comma L.F. in caso di mancata approvazione del concordato. Omessa partecipazione da parte di questi ad un'udienza prefallimentare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/01/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 gennaio 2019 n. 643 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aqlberto Pazzi.

Concordato preventivo – Voto dei creditori - Mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie – Udienza ex art. 162, secondo comma, L.F. - Fissazione - Cancelleria – Comunicazione al P.M. - Necessità -  Dichiarazione di fallimento - Indebita provocazione a quella iniziativa – Esclusione.

Dichiarazione di fallimento – Istanza del P.M. - Udienza prefallimentare – Parte pubblica - Mancata partecipazione – Irrilevanza  - Pronuncia già richiesta.

Pur in assenza di esplicite previsioni normative, del tipo di quelle previste dagli artt. 161, quinto comma, 166, 173 e 180 L.F., che impongano che, a seguito del mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie, il P.M. venga informato a riguardo della fissazione, ai sensi dell'art. 179, primo comma, L.F., dell’udienza camerale ex art 162, secondo comma L.F., volta, sentito il proponente in camera di consiglio, alla dichiarazione di inammissibilità di quella procedura, si deve ritenere che quella comunicazione vada, ex art. 134, comma 2, c.p.c., dalla cancelleria comunque fatta, essendo diretta a fornire informazioni alla parte pubblica  dell’incedere del procedimento concordatario; ciò in quanto una tale informativa di certo non rappresenta una indebita provocazione dell’iniziativa del P.M., finalizzata alla contestuale dichiarazione di fallimento del debitore come dallo stesso in precedenza richiesta ai sensi dell'art. 6 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l’iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all’udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all’istanza presentata;  ciò in coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all’udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate. (Principio di diritto)

[con riferimento a questa seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2017 n.12537 https://www.unijuris.it/node/3447]

 

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21164

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: