Tribunale di Treviso – Il credito del Fondo di garanzia PMI nei confronti della società beneficiaria di un finanziamento è privilegiato solo se sorto dopo l'entrata in vigore dell'art. 8 bis comma 3 D. L. 3/2015.
Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 11 dicembre 2018 – Pres. Rel. Antonello Fabbro, Giud. Alessandro Girardi e Alessandro Bagnoli.
Società beneficiaria di un finanziamento - Inadempimento – Mancata restituzione – Dichiarazione di fallimento - Banca finanziatrice – Escussione della garanzia – Fondo di garanzia PMI – Liquidazione – Diritto di regresso - Acquisizione – Credito sorto ante art. 8 bis comma 3 D. L. 3/2015 – Stato passivo - Natura privilegiata – Esclusione.
La disposizione di cui all’art. 8 bis comma 3 D. L. 3/2015 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), che prevede che è privilegiato il credito che il Fondo di garanzia PMI vanta, nei confronti del beneficiario finale di un finanziamento e dei terzi prestatori di garanzie per la restituzione delle somme dallo stesso liquidate a titolo di perdite, è entrata in vigore il 24/3/2015 ed è norma innovativa di natura non interpretativa e quindi non retroattiva, perché non viene qualificata come tale dal legislatore, ragion per cui si applica solo ai crediti sorti successivamente a tale data. Né tale norma può ritenersi di interpretazione autentica per motivi di sistema, dato che in giurisprudenza, all’epoca della sua emanazione, prevaleva nettamente la tesi che negava che il privilegio previsto dall’art. art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) si applicasse alle prestazioni a favore di terzi, come le garanzie [alla luce di ciò il Tribunale ha respinto l'opposizione ex art. 98 L.F. dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che pretendeva che il credito di rivalsa del Fondo Pubblico di garanzia nei confronti della società beneficiaria fallita, scaturente dalla mancata restituzione da parte di questa di un finanziamento concessole da una banca, che a copertura della perdita aveva escusso la garanzia prestata dal Fondo, fosse ammesso al passivo in privilegio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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