Tribunale di Udine – Concordato in bianco: necessità che il ricorso risulti firmato dal difensore e sia corredato dai bilanci degli ultimi tre esercizi e dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.

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Data di riferimento: 
09/01/2019

Tribunale di Udine, Sez.II civ., 09 gennaio 2019 (data della pronuncia) – Pres. Francesco Venier, Rel.Andrea Zuliani, Giud. Gianmarco Calienno.

Concordato preventivo – Procedimento in camera di consiglio – Patrocinio obbligatorio –  Ricorso per l'ammissione – Necessità della firma del difensore – Firma del debitore – Art. 161, primo comma, L.F. - Riferimento implicito alla proposta –  Ricorso in bianco – Contenuto mancante – Requisito non richiesto.

Concordato preventivo in bianco – Ricorso per l'ammissione - Firma del difensore – Bilanci degli ultimi tre esercizi – Elendo nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti – Requisiti necessari.

La circostanza che l'art. 161, prima comma, L.F. preveda che il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo sia sottoscritto dal debitore non rappresenta una deroga alla norma generale dell'art. 125 c.p.c., che prescrive (ed é questo il caso anche del concordato preventivo, in quanto, trattandosi di procedimento in camera di consiglio volto alla tutela di diritti soggettivi, la parte ricorrente non può stare in giudizio se non con il ministero di un difensore) che, quando il patrocinio risulti obbligatorio, l'atto di parte debba, salvo che la legge disponga altrimenti, essere sottoscritto dal difensore; si può, infatti, ritenere che quanto previsto dalla legge fallimentare, a riguardo della necessità della firma del debitore, vada riferito implicitamente al "contenuto" del ricorso, ovverosia alla proposta diretta ai creditori, tant'è che la sottoscrizione personale da parte del debitore non risulta richiesta, in quanto privo di quel contenuto, in caso di ricorso per concordato "in bianco" [nello specifico, il tribunale ha,  pertanto, in relazione ad un ricorso ex art. 161, sesto comma,  L.F., ritenuto necessario che lo stesso venisse integrato mediante l'apposizione della firma del difensore cui la legale rappresentante della società ricorrente aveva rilasciato procura speciale, requisito che risultava viceversa mancante] (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo "in bianco" deve, oltre che essere sottoscritto dal difensore cui il ricorrente ha rilasciato procura, essere corredato  dai bilanci degli ultimi tre esercizi (quello relativo all'anno precedente al deposito della domanda di concordato può consistere anche in un progetto provvisorio non ancora approvato dall'assemblea, purché risulti completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa nelle forme prescritte dagli artt. 2423 e ss. c.c.), nonché dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione per ciascuno dei rispettivi crediti (ciò in particolare, laddove, in quanto finalizzato alla proposizione di un concordato con continuità aziendale, il ricorso ex art. 161, sesto comma,  L.F  preveda la necessità che venga autorizzato, ai sensi dell'art. 182 quinquies, quinto comma, L.F., il pagamento da subito dei creditori da considerarsi "essenziali") [nello specifico, il tribunale ha,  pertanto, con riferimento ad un ricorso ex art. 161, sesto comma,  L.F. che risultava carente di quei particolari requisiti, concesso alla società ricorrente, ai sensi dell'art. 162, primo comma, L.F.,  un termine di 15 giorni per apportarvi quelle imprescindibili ntegrazioni] (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2017 n. 598  https://www.unijuris.it/node/3150 e 04 settembre 2017 n. 20725 https://www.unijuris.it/node/3645]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: