Corte di Cassazione (30107/2018) - Legittimazione dei dipendenti a proporre reclamo avverso la dichiarazione di fallimento del loro datore di lavoro.

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Data di riferimento: 
21/11/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 novembre 2018 n. 30107 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. – Legttimazione alla proposizione – Interesse all'impugnazione – Sussistenza – Presupposto richiesto -  Fondatezza degli argomenti addotti – Condizione non necessaria.

Sentenza di fallimento - Natura dichiarativa "erga omnes" – Impugnazione - Legittimazione alla proposizione -  Presupposto – Utilità giuridica della rimozione – Lavoratori dipendenti – Interesse al  reclamo  - Apertura della procedura –  Pregiudizio derivante - Scioglimento ex art. 72 L.F. del rapporto di lavoro -  Eventualità possibile.

Sentenza di fallimento – Attività d'impresa – Autorizzazione alla prosecuzione provvisoria – Lavoratori dipendenti – Interesse all'impugnazione – Presupposto comunque sussistente – Natura solo precaria e temporanea della tutela.

Quello dell'interesse a impugnare, che è richiesto dall'art. 18 L.F. al fine della legittimazione a proporre reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, è tema correlato alla posizione assunta dalla parte rispetto agli effetti del provvedimento, e non alla fondatezza o meno degli eventuali rilievi argomentativi dalla stessa addotti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai sensi dell'art. 18 L.F. "qualunque interessato" è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento e, perciò, ogni soggetto che possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale, attesa la natura dichiarativa "erga omnes" della sentenza che comporta l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante e non di mero fatto in capo a chi possa ottenere una qualche utilità giuridica semplicemente per effetto della sua rimozione [Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva escluso la legittimazione dei lavoratori dipendenti di una società fallita a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento; e ciò avuto riguardo alla circostanza che già con l'apertura della procedura ai rapporti di lavoro subordinato in corso si applica l'art. 72 L.F.]. (Massima ufficiale)

Non è rilevante, ai fini di escludere, per difetto di interesse, la legittimazione dei dipendenti a proporre reclamo ex art. 18 avverso la dichiarazione di fallimento del loro datore di lavoro, la circostanza che sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 104  L.F., in quanto l'interesse di quelli all'impugnazione di quella decisione al fine della conservazione del proprio impiego, quantunque risulti, per tale motivo,  tutelato anche in sede fallimentare, si deve ritenere comunque sussistente stante la natura precaria e temporanea di quella tutela che è possibile venga meno in qualunque momento nel corso della procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima cfr. implicitamente in questa rivista: Cassazione civile, Sez Lavoro, 14 maggio 2012 n. 7473 https://www.unijuris.it/node/1903 e Sez. I, 30 maggio 2018 n. 13693 https://www.unijuris.it/node/4228]  

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21071.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: