Corte d'Appello di Torino – Al fine di confermare o escludere la fallibilità del debitore si deve fare riferimento, per quanto concerne la situazione debitoria, al solo momento della presentazione dell'istanza di fallimento.
Corte d'Appello di Torino, Sez. I civ., 23 novembre 2018 – Pres. Renata Silva, Cons. Rel. Tiziana Maccarone, Cons. Alfredo Grosso.
Istanza di fallimento – Deposito - Presupposti di non fallibilità del debitore – Requisito di cui al punto c) dell'art. 1 L.F. - Ammontare dei debiti – Soglia limite - Situazione esistente al momento della domanda – Riferimento temporale corretto.
Stante che il secondo comma dell'art. 1 L.F., con riferimento ai requisiti che devono sussitere per il riconoscimento della non fallibilità del debitore, fa riferimento ai punti a) e b), per quanto concerne l'attivo patrimoniale ed i ricavi lordi, alla situazione relativa ai tre esercizi antencedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, nel mentre al punto c), per quanto concerne l'ammontare dei debiti, non opera alcuna specificazione temporale, si deve ritenere che per quanto riguarda quell'ultimo dato ci si debba riferire al solo momento del deposito di quell'istanza e non anche a quella dei tre anni precedenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)