Corte di Cassazione (30542/2018) - Nuovo amministratore nominato dall'assemblea di una s.r.l. in sostituzione di quello precedente contestualmente revocato: legittimazione del primo a proporre istanza di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018 n. 30542 – Pres. Antonio Didone, Rel.Aldo Angelo Dolmetta.
Società a responsabilità limitata - Revoca assembleare dell’amministratore - Contestuale nomina di un nuovo amministratore - Registro delle imprese – Iscrizione non ancora avvenuta - Proposizione di istanza di fallimento – Legittimazione del vecchio amministratore – Ragioni.
Nel caso di revoca assembleare dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, con contestuale nomina del nuovo amministratore, spetta a quest’ultimo, e non già al primo, proporre istanza di fallimento in proprio ex art. 6 L.F. , nonostante la nomina e la revoca relative non siano ancora state iscritte nel registro delle imprese. (Principio di diritto)
Ciò, sia in quanto, secondo i comuni principi della materia negoziale, il contratto di amministrazione produce, di per sè, effetti rappresentativi e gestori sin dal momento della sua conclusione e la revoca prende effetto, per sè, non appena venga comunicata all'amministratore che la subisce; sia in quanto, secondo quanto comunemente e correttamente si ritiene, la norma dell'art. 2448 c.c. assegna all'iscrizione nel registro delle imprese una forza non già costitutiva, ma meramente dichiarativa nei confronti dei terzi (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)