Corte di Cassazione (25602/2018) - Proposta di concordato con riserva riunita ad una procedura prefallimentare: possibilità di una decisione contestuale e termini per la presentazione della proposta e del piano.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 ottobre 2018 n. 25602 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Aldo Ceniccola.
Concordato con riserva – Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Pendenza – Esigenza di una riunione dei due procedimenti - Tribunale – Valutazione di inammissibilità del concordato – Decreto di convocazione del proponente - Riferimento all'avvenuta istanza di fallimento – Convocazione del creditore istante - Esercizio del diritto di difesa - Possibilità garantita al debitore – Dichiarazione di fallimento - Pronuncia contestuale a quella di rigetto del concordato - Ammissibilità
Concordato con riserva – Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Pendenza – Termine per il deposito della proposta e del piano – Sessanta giorni – Termine fisso - Tribunale - Possibile valutazione discrezionale – Esclusione.
Concordato con riserva – Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Riunione dei procedimenti - Deposito della proposta e del piano – Termine accordato – Sospensione feriale – Esclusione.
Concordato con riserva – Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Pendenza – Termine per il deposito della proposta e del piano – Sessanta giorni – Proroga di non più di sessanta giorni – Ammissibilità - Presupposto necessario – Presenza di giustificati motivi – Possibili aspetti.
Nel caso di proposta di concordato preventivo presentata nel corso di una procedura prefallimentare, in quanto tale comportante l'esigenza di una riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c., non è necessario che il decreto di convocazione ex art. 162, secondo comma, L.F., emesso dal tribunale ai fini di procedere alla pronuncia di inammissibilità del concordato, rechi l'indicazione, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, L.F., che quel procedimento è volto anche all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, come previsto, nei limiti della compatibilità, nell'ipotesi del subprocedimento da svolgersi in vista della revoca ex art. 173 L.F. di un concordato; ciò purché al debitore sia stata comunque concessa la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione a tale eventualità, essendo stato reso edotto che l'arresto della procedura concordataria poteva essere accompagnata dall'apertura del fallimento [nella fattispecie in oggetto, in cui, in un momento successivo al deposito della domanda di concordato, era già stata fissata una data per l'esame di una istanza per la dichiarazione di fallimento che nel frattempo era stata presentata, emergeva chiaramente, dall'esame del decreto con il quale il Tribunale aveva provveduto a convocare il debitore per la declaratoria di inammissibilità della di lui domanda di concordato, che lo stesso era stato regolarmente informato a riguardo dell'iniziativa per la pronuncia di fallimento che era stata intrapresa nei suoi confronti e del fatto che anche il creditore istante, pur non essendo parte del procedimento concordatario, avrebbe dovuto essere convocato in sede di udienza ex art. 162, secondo comma L.F., onde si doveva ritenere che al debitore fosse stata concretamente offerta la possibilità di esercitare, in tale contesto, il proprio diritto di difesa in relazione alla richiesta che era stata avanzata nei suoi confronti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di concordato con riserva, qualora pendano ricorsi per la dichiarazione di fallimento, è escluso che al debitore possa assegnarsi un termine per il deposito della proposta e del piano non coincidente con quello fisso di sessanta giorni espressamente previsto dall'art. 161, comma 10, L.F., in quanto la norma esclude che il tribunale possa operare al riguardo una valutazione discrezionale. (Massima ufficiale)
Nel procedimento per concordato preventivo con riserva, riunito al procedimento prefallimentare pendente nei confronti del medesimo proponente, i termini accordati per il deposito della proposta e del piano decorrono anche durante il periodo feriale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
I giustificati motivi richiesti dall'art. 161, decimo comma, L.F. per potersi concedere, in caso di proposta di concordato preventivo con riserva che sia stata depositata in costanza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, dopo trascorso il termine di sessanta giorni fissato per la presentazione della proposta e del piano, una proroga di non oltre sessanta giorni, vanno ricercati in aspetti relativi alla complessità del piano o al sopravvenire di fattori imprevisti, e non alla manifestata impossibilità per l'imprenditore in crisi di trovare risorse economiche esterne. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)