Corte di Cassazione (9242/2018) - Liquidazione del compenso dell'avvocato del fallimento nella misura concordata e non in base ai parametri pur nell’ipotesi in cui il rapporto professionale cessi prima del completamento dell’incarico.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 18/01/2019 - 10:20
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Data di riferimento:
13/04/2018
Cassazione civile, sez. VI, 13 Aprile 2018, n. 9242. Pres. Pietro Campanile, rel. Maria Acierno.
Fallimento - Compenso dell’avvocato - Liquidazione nella misura concordata
Il compenso dell’avvocato difensore del fallimento va liquidato nella misura concordata, senza applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 se non per quanto non previsto dall’accordo.
(massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: