Corte di Cassazione (9242/2018) - Liquidazione del compenso dell'avvocato del fallimento nella misura concordata e non in base ai parametri pur nell’ipotesi in cui il rapporto professionale cessi prima del completamento dell’incarico.

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Data di riferimento: 
13/04/2018

Cassazione civile, sez. VI, 13 Aprile 2018, n. 9242. Pres. Pietro Campanile, rel. Maria Acierno.

Fallimento - Compenso dell’avvocato - Liquidazione nella misura concordata

Il compenso dell’avvocato difensore del fallimento va liquidato nella misura concordata, senza applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 se non per quanto non previsto dall’accordo.

(massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20922

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: