Corte di Cassazione (22473/2018) - Concordato preventivo e decreto di omologazione: dies a quo per la proposizione del reclamo ex art. 183 L.F. e sua decorrenza.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 settembre 2018 n. 22473 – Pres. Antonio Didone, rel. Francesco Terrusi.
Concordato preventivo – Omologazione – Proposizione del reclamo – Termine unico – Scadenza – Applicazione dell'art. 18 L.F. - Decorrenza – Iscrizione nel registro delle imprese – Esclusione - Notificazione all'opponente – Criterio valido – Mancata notifica – Applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Il reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi della L. Fall., art. 183, va sempre proposto entro l'unico termine di trenta giorni, come desumibile dal disposto dell'art. 18 L.F., non potendo reputarsi che, neppure in caso di diniego, il termine muti a seconda che sia stata o meno contestualmente pronunciata sentenza di fallimento. Pur tuttavia, non può trovare applicazione analogica la L. Fall., art. 18 anche nella parte in cui individua il dies a quo per la proposizione del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento nella data dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, in quanto nel caso del decreto che ha deciso l'omologazione o meno del concordato il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo non può che decorrere dalla notificazione del medesimo secondo le regole generali, essendo la parte che si oppone all'omologazione soggettivamente individuata. In particolare, in mancanza [come nel caso specifico] di notifica di tale decreto ai creditori da parte del commissario giudiziale, a ciò tenuto ex art. 180, quinto comma L.F., il reclamo può essere proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., in base al principio desumibile da tale norma ed estensibile all'impugnazione di ogni provvedimento al riguardo non diversamente disciplinata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 19 marzo 2012 n. 4304 https://www.unijuris.it/node/2074]