Tribunale di Monza – Non ammissione del debitore alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, mediante accordo con i debitori, in presenza di atti in frode in qualunque tempo da lui commessi.
Tribunale di Monza, Sez. III civ., 21 novembre 2018 – Pres. Caterina Giovannetti, Rel. Luca Fuzio, Giud. Alberto Crivelli.
Crisi da sovraindebitamento – Debitore - Proposta di accordo di composizione – Presentazione – Giudice delegato – Lettura degli atti – Atti in frode compiuti in precedenza – Riscontro immediato – Decreto di fissazione d'udienza – Omessa pronuncia – Azioni esecutive e cautelari in corso – Conseguente possibile prosecuzione – Tesi contraria - Necessaria pronuncia provvisoria di quel decreto – Riscontro rinviato al momento dell'omologa - Esclusione.
Crisi da sovraindebitamento – Debitore - Proposta di accordo di composizione – Requisito della meritevolezza - Assenza di atti in frode incidenti sulla procedura – Giudice delegato – Necessario riscontro – Indagine risalente anche ad oltre i cinque anni – Ammissibilità – Ricostruzione corretta dell'attivo – Finalità sottesa alla verifica.
Si deve considerare corretta la decisione del giudice delegato di non emettere, a seguito della mera lettura degli atti relativi ad una proposta di accordo di composizione della crisi, il decreto di fissazione d'udienza ex art. 10 della L. 3/2012, laddove accerti che quella proposta non soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 di detta legge, in particolare per la preesistente sussistenza di atti in frode ai creditori in qualunque tempo posti in essere, e ciò nonostante questo comporti che le azioni esecutive e cautelari in corso non risultino, a seguito della mancata pronuncia di quel decreto, per ciò solo non sospese, la qual cosa viceversa si verificherebbe, a prescindere dall'esito che ne conseguirebbe in termini di omologa, nel caso detta udienza venisse comunque fissata [nello specifico, il tribunale, in sede di reclamo ex art. 12 n. 2, ultimo comma, della stessa legge, ha negato che detto vaglio avrebbe dovuto, come sostenuto dai reclamanti, al più avvenire in sede di omologazione, ragion per cui il giudice delegato avrebbe dovuto per intanto ammettere la procedura con conseguente immediata sospensione delle azioni esecutive in corso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il requisito della meritevolezza non dipende dalla insussistenza della presenza di atti in frode al solo momento del vaglio della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ben potendo gli stessi risalire, per escluderla, qualora si riverberino in qualche modo sull'attuale procedura, ad anni precedenti, anche a più di cinque, seppure l'art. 9, secondo comma, L. 3/2012 preveda la necessità per il proponente di indicare nell'elenco che deve allegare alla proposta gli atti di disposizione posti in essere in quel lasso di tempo e seppure tale sia il termine di prescrizione dell'azione revocatoria; ciò in quanto la previsione normativa che ne prevede la rilevanza appare specificatamente finalizzata alla ricostruzione corretta dell'attivo e non all'individuazione di atti in frode compiuti dal debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)