Corte di Cassazione (30542/2018) - Compete al nuovo amministratore, ancorché la sua nomina non sia ancora iscritta nel registro delle imprese, la legittimazione a proporre ricorso in proprio per la dichiarazione di fallimento di una s.r.l.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018 n. 30542 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Amministratore di una s.r.l. - Revoca assembleare e nomina di un nuovo amministratore – Efficacia immediata della delibera – Istanza di fallimento in proprio – Nuovo amministratore - Legittimazione alla proposizione del ricorso – Iscrizione della delibera nel registro delle imprese – Adempimento non ancora effettuato – Irrilevanza.
Nel caso di revoca assembleare dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, con contestuale nomina di un nuovo amministratore, spetta a quest’ultimo, e non già al precedente amministratore, di proporre istanza di fallimento in proprio di quella società ai sensi dell'art. 6 L.F. , anche se la nomina e la revoca relative non siano ancora state iscritte nel registro delle imprese, avendo questo adempimento ex art 2448 c.c. efficacia dichiarativa nei confronti dei terzi e non già costitutiva [nello specifico, la Corte di cassazione ha, pertanto, cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, in sede di reclamo ex art. 18 L.F. avverso la dichiarazione di fallimento proposto da quella società, aveva viceversa considerato decisiva la circostanza che di norma l'efficacia del potere di rappresentanza in capo all'amministratore decorresse da quando la nomina risultava iscritta nel registro delle imprese e che, per tale ragione, l'iniziativa assunta dal vecchio amministratore potesse ritenersi legittima ]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2030542.2018.pdf