Corte di Cassazione (11362/2018) Credito dell’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani respinto ante fallimento con sentenza non passata in giudicato ed interpretazione estensiva dell'art. 96 comma 2 n. 3 l.f.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 08/01/2019 - 10:10
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Data di riferimento:
10/05/2018
Cassazione civile, sez. VI, 10 Maggio 2018, n. 11362. Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Francesco Terrusi.
Credito dell’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – Reiezione ante fallimento con sentenza non ancora passata in giudicato - Ammissione al passivo con riserva - Applicazione dell’art. 96, comma 2, n. 3 l. fall. - Interpretazione estensiva - Ammissibilità
In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'articolo 96, comma 2, n. 3 l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: