Corte di Cassazione (26646/2018) - Concordato preventivo: conseguenze dell'omessa informazione ai creditori circa alcuni contenziosi pendenti e dell'avvio di altri contenziosi senza la preventiva autorizzazione del G.D.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2018 n. 26646 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Concordato preventivo con cessione dei beni - Contenziosi pendenti – Mancato avviso ai creditori – Poste attive e passive esposte - Veridicità ed attendibilità di tali dati – Loro incisione – Presupposti che la escludono.
Concordato preventivo con cessione dei beni - Ammissione – Proponente – Giudizi contenziosi – Successivo avvio – Iniziative non autorizzate dal G.D. - Revoca dell'ammissione – Conseguenza non necessariamente automatica – Finalità perseguite - Necessaria valutazione caso per caso.
L'omessa informazione ai creditori da parte dellasocietà proponente un concordato con cessione dei beni e da parte dell'attestatore, circa alcuni contenziosi pendenti al momento della presentazione della domanda si deve ritenere che possa non incidere sulla veridicità e attendibilità dei dati in essa esposti, presupposti fondamentali dell'omologa, laddove tale pendenza non possa considerarsi né una reale posta attiva, essendo dubbio che detti contenziosi si possano risolvere in senso favorevole alla proponente ed essendosi la stessa proponente, comunque, impegnata a destinare a vantaggio dei creditori le eventuali sopravvenienze attive che ne fossero derivate, né una possibile eventuale ulteriore passività, essendosi i soci di quella società a loro volta impegnati a tenerla indenne in caso di esito negativo di quei giudizi e di conseguente sua condanna alle spese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel caso in cui alcuni contenziosi vengano viceversa avviati dal proponente successivamente all'ammissione alla procedura concordataria senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato, tale mancanza non necessariamente comporta la revoca automatica dell'ammissione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 173 L.F., in quanto l'ipotesi di avvio di azioni giudiziarie non rientra nell'ambito delle iniziative espressamente contemplate dall'art. 167, secondo comma, L.F. per le quali quell'autorizzazione risulta espressamente richiesta ed in quanto, pertanto, deve essere valutato caso per caso se le finalità perseguite con tali iniziative possano o meno farsi rientrare nell'ambito degli atti di frode che tale revoca comportano (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)