Corte di Cassazione (2630/2018) – Concordato preventivo: criterio di valutazione dei voti contestati. Voti nulli e possibile nuova espressione di voto ex art. 179 L.F. in sede di omologa nel caso siano mutate le condizioni di fattibilità del piano.

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Data di riferimento: 
02/02/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 febbraio 2018 n. 2630 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giuseppe Fichera.

Concordato preventivo – Deliberazione – Adunanza dei creditori – G.D. - Voti contestati - Possibile provvisoria ammissione – Tribunale – Calcolo delle maggioranze -  Valutazione definitiva a tale fine.

Concordato preventivo - Adunanza dei creditori –  Voti considerati nulli – Scelte nel tempo del legislatore - Valutazione come favorevoli o contrari - Condizioni di fattibilità del piano - Intervenuto mutamento – Creditori – Sede di omologa – Possibile nuova espressione di voto.

Al fine della deliberazione di un concordato preventivo, spetta in prima battuta al giudice delegato in sede di adunanza dei creditori, ai sensi del'art. 176 L.F.,  "ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati" e al tribunale poi, nella successiva fase di omologa, risolvere definitivamente ogni contestazione sui medesimi crediti ammessi al voto, ovviamente soltanto al fine di valutare il raggiungimento o meno delle maggioranze e senza alcuna efficacia al di fuori del procedimento concordatario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può ragionevolmente sostenersi che un voto "nullo", perchè espresso in  sede di adunanza dei creditori o successivamente in una forma non idonea, impedisca al creditore che l'abbia espresso, qualsivoglia sua nuova espressione di voto in sede di omologa del concordato preventivo, laddove ciò gli risulti consentito ai sensi dell'art. 179 secondo comma L.F. per essere nel frattempo  mutate le condizioni di fattibilità del piano, in quanto, per un verso, di siffatta preclusione non c'è traccia nel sistema e, per altro verso, il meccanismo di voto concepito dal legislatore fallimentare nel concordato preventivo non ammette se non un voto favorevole ovvero contrario, tant'è che la mancata espressione del voto (come pure deve ritenersi una sua manifestazione comunque viziata) veniva e viene dirottata, a seconda delle scelte operate nel tempo dal legislatore riformista, dapprima col D.L. 83/2012 e successivamente  col D.L. 83/2015, verso l'equiparazione ad un voto favorevole (come prevedeva la L. Fall., art. 178, nel testo in vigore tra l'11 settembre 2011 e il 21 agosto 2015) ovvero ad uno contrario (come era nel testo originario della legge fallimentare del ‘42 ed è ancora oggi, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2015 appunto). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2016, n. 7972 https://www.unijuris.it/node/3775]  

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20161

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: