Corte di Giustizia dell'U.E. – Interpretazione dell’art. 53, par. 1, della direttiva 2013/36/UE. Istanza di accesso all’attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento: presupposti perché trovi accoglimento.
Corte di Giustizia UE, Sez. V, 13 settembre 2018, in C 594/16 – Pres. Rel. J. L. da Cruz Vilaça.
Enti creditizi ed imprese di investimento - Messa il liquidazione coatta amministrativa – Soggetto privato – Avvio di un procedimento civile o commerciale – Istanza di accesso a informazioni riservate - Legislazione europea - Direttiva 2013/36 – Interpretazione - Autorità competenti degli Stati membri - Possibile divulgazione - Interessi patrimoniali lesi – Individuazione concreta – Presupposto necessario.
L’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio. Tuttavia, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev’essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. Spetta alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l’interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall’obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste.