Cassazione civile – Fallimento: il trasferimento della sede sociale all'estero non comporta cessazione dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 10 L.F., con conseguente non operatività di quella disposizione.
Cassazione civile, Sez. I civ., 04 maggio 2018 n. 10793 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Paola Vella.
Società che ha trasferito all'estero la sede sociale – Cancellazione dal registro delle imprese -Termine per la dichiarazione di fallimento ex art. 10 L.F. - Applicabilità analogica – Esclusione – Desumibile prosecuzione dell'attività.
L'operatività della L. Fall., art. 10, che fissa il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento, se l'insolvenza si è manifesta anteriormente, di chi è stato cancellato dal registro delle imprese, si deve ritenere circoscritta al caso di cancellazione per cessazione dell'attività e non può trovare applicazione analogica al caso di cancellazione per trasferimento all'estero della sede sociale, sia esso effettivo o fittizio, in quanto in entrambi il casi si deve ritenere che il debitore insolvente continui l'esercizio dell'impresa, o in altro paese o sempre in Italia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rubrica: Cassazione, Sezioni Unite Civili, 11 marzo 2013 n. 5945 https://www.unijuris.it/node/1764 e Cassazione civile, Sez. I, 04 gennaio 2017 n. 43 https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=Cassazione+n.+5945%2F2013]