Tribunale di Bologna – Fallimento: ammissione al passivo in privilegio del credito retributivo di un dipendente seppur già facente contestualmente parte del consiglio di amministrazione della società di capitali fallita.

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Data di riferimento: 
01/03/2018

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. Impresa, Fallimento, 01 marzo 2018 – Pres. Fabio Florini, Rel. Sivia Romagnoli, Giud. Anna Maria Rossi.

Fallimento di società di capitali – Lavoratore dipendente  - Svolgimento contestuale del ruolo di amministratore - Amministratore non unico ma componente di un consiglio – Credito per retribuzioni – Insinuazione al passivo in privilegio – Ammissibilità.

Non è incompatibile con la qualità di amministratore di una società di capitali la contemporanea qualità di lavoro dipendente della stessa purché non risulti amministratore unico                                                          ma membro di un consiglio, così che la costituzione e la gestione di quel rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà distinta da quella del singolo amministratore [nello specifico il tribunale, accogliendo il ricorso ax art. 98 L.F. proposto da un lavoratore dipendente, che rivestiva anche il ruolo di amministratore della società fallita, ha accolto la di lui domanda di insinuazione al passivo in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c di un suo crediuto per retribuzioni non corrispostegli, in ragione dell'accertata presenza di un organo collegiale cui era affidato il compito di gestione e rappresentanza della società]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20079 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: