Corte di Cassazione (29742/2018) – Possibile configurabilità di un'ipotesi di concordato con continuità aziendale anche nel caso che l'azienda del proponente sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo.
Corte di Cassazione, Sez.I civ., 19 novembre 2018 n. 29742 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Eduardo Campese.
Concordato preventivo – Momento della domanda o dell'ammissione – Azienda del proponente già affittata – Affitto ponte o affitto puro – Successivo acquisto da parte dell'affittuario – Contratto finalizzato o meno a quello scopo - Continuità aziendale - Mancato esercizio diretto da parte del debitore - Ambito dell'art. 186 bis L.F. - Ipotesi comunque rientrante - Situazione che comunque tutela i valori aziendali.
Il concordato con continuità aziendale disciplinato dall'art. 186 bis L. Fall. è configurabile anche quando l'azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi indifferente la circostanza che, al momento dell'ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l'azienda sia esercitata dal debitore o, come nell'ipotesi dell'affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto d'affitto - recante, o meno, l'obbligo dell'affittuario di procedere, poi, all'acquisto dell'azienda (rispettivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro) - può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell'azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l'avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile. (Principio di diritto)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2029742.2018%201%20parte_0.pdf
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2029742.2018%202%20parte_0.pdf