Tribunale di Livorno – Omologazione di una domanda di concordato preventivo con continuità: rilascio del DURC anche laddove sia prevista la soddisfazione solo parziale dei crediti contributivi o la loro retrocessione a chirografari.
Tribunale di Livorno, Sez. Lavoro, 16 ottobre 2018 – Gid. Luigi Nannipieri.
Concordato preventivo con riserva – Previsione della continuità aziendale – Pagamenti dovuti all'INPS e all'INAIL – Sospensione – Omologazione – Debitore - Istanza di rilascio del DURC - Necessario accoglimento – Crediti contributivi - Previsione del non integrale pagamento - Retrocessione da privilegiati a chirografari - Cicostanze non impeditive del rilascio.
Alla luce del disposto dell'art.5, secondo comma, lett. b) del D.M. 24 ottobre 2007, poi trasfuso nell'art. 3, secondo comma, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015, che stabilisce che la regolarità contribuiva venga attestata in caso di sospensione di pagamenti a seguito di disposizioni legislative, e dei chiarimenti, relativamente all'ipotesi di omologazione di un concordato preventivo, successivamente operati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 21 aprile 2015l e dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva dello stesso Ministero con nota del 21 luglio 2015, e vista la chiara previsione dell’art. 184 L.F., secondo la quale il concordato omologato è comunque obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso, anche con riserva, di cui all’art. 161 L.F., si deve ritenere che il rilascio del DURC da parte dell'INPS e dall'INAIL, debba avere luogo anche qualora la proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, presentata dal contribuente che abbia sospeso i pagamenti, come omologata dal tribunale, non preveda l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali o ne preveda la retrocessione da privilegiati al rango di chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)