Tribunale di Monza – Rinuncia alla domanda di concordato preventivo e proposizione di una domanda ex art. 182 bis L.F. Necessaria sospensione dell'esame dell'istanza di fallimento proposta dal P.M. nel corso della prima procedura.

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Data di riferimento: 
11/01/2018

Tribunale di Monza, 11 gennaio 2018.

Concordato preventivo – Ammissione – Procedura in corso – Rinuncia da parte del proponente – Presentazione di una nuova domanda di concordato – Inammissibilità – Necessaria unicità della procedura – Istanza del P.M. - Possibile pronuncia del fallimento.

Concordato preventivo – Ammissione – Procedura in corso – Rinuncia da parte del proponente – Istanza di fallimento da parte del P.M. - Debitore rinunciante - Nuova domanda ex art. 182 bis L.F. - Contestuale deposito degli acordi - Proposizione avanti ad un diverso tribunale – Necessaria sospensione del primo procedimento – Attesa definizione della successiva istanza.

Allorché, a seguito della pronuncia del provvedimento di ammissione, penda una procedura di concordato preventivo non è configurabile un’autonoma domanda successiva di rinuncia e di ammissione ad una nuova e separata  procedura dello stesso tipo  che riprenda dal suo inizio con l’audizione del proponente, perché con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, e dunque unica la relativa procedura ed il suo esito, omologazione o dichiarazione del fallimento, alternativamente. Pertanto, a seguito della rinuncia alla prima domanda di concordato e della presentazione di una nuova proposta, il tribunale non è tenuto, a norma dell’art. 162 legge fall., a sentire il debitore prima di dichiarare l’inammissibilità di quest’ultima e contestualmente pronunciare, ove il P.M. ne abbia formulato la richiesta, l’eventuale fallimento del proponente. Stando così le cose, la richiesta di fallimento da parte del PM, anche allorché intervenga nel corso di un sub-procedimento ex art. 173 l.fall., si deve ritenere che non venga travolta pur a fronte della rinuncia da parte del debitore alla domanda concordataria e della proposizione di una nuova domanda dello stesso tipo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel caso che la domanda presentata dal proponente successivamente alla rinuncia alla domanda di concordato preventivo non sia una nuova proposta concordataria, bensì un’istanza ai sensi dell’art. 182 bis l.fall. di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, e specialmente laddove  il sottostante accordo sia contestualmente  depositato, occorrerà distinguere a seconda che detta istanza  sia presentata innanzi allo stesso tribunale avanti al quale il PM abbia a sua volta in precedenza  proposto istanza di fallimento o, come nel caso specifico, avanti ad un diverso tribunale: mentre infatti nella prima ipotesi il giudice può valutare contestualmente entrambe le istanze, di fallimento e di omologa della nuova procedura, e nel delibare il presupposto dell’insolvenza può considerare l’ammissibilità o meno dell’istanza di omologa dell’accordo, nella seconda ipotesi, il procedimento pendente innanzi al primo giudice, volto all'esame della domanda di fallimento, deve essere sospeso in attesa, trattandosi di competenza per territorio inderogabile, della definizione da parte del secondo giudice della domanda di cui all'art. 182 bis L.F., in modo da non impedire la chiara scelta del legislatore di privilegiare, laddove possibile, la soluzione negoziale della crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20215

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: