Corte di Cassazione (12009/2018) - Fallimento di datore di lavoro privato: legittimazione dei dipendenti all'insinuazione al passivo delle quote di T.F.R. maturate dal 1 gennaio 2007 e non versate al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS .

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Data di riferimento: 
16/05/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2018 n. 12009 – Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento - Lavoratore dipendente – Quote di TFR maturate dal 1 gennaio 2017 – Datore di lavoro - Mancato versamento  al  Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS – Domanda di insinuazione al passivo – Ammissibilità.

Coerentemente con il dettato normativo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756 si deve ritenere che il datore di lavoro non sia un mero "adiectus solutionis causa" o, magari, un delegato ex lege  del Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS e conservi la titolarità passiva dell'obbligo di corrispondere il T.F.R. ai suoi dipendenti, ragion per cui il lavoratore, con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, che non ha optato per il passaggio a forme pensionistiche complementari,  ha legittimazione alla domanda di insinuazione allo stato passivo nei confronti del datore di lavoro privato fallito per le quote di trattamento di fine rapporto  di cui all'art. 2120 c.c. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e dallo stesso non versate al Fondo, come istituito ai sensi dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006 ( c.d. Legge Finanziaria 2007). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19926

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