Tribunale di Rimini – Concordato con cessione dei beni in cui non sia ancora spirato il termine per l'esecuzione: rigetto dell'istanza di risoluzione pur in presenza di un obiettivo ritardo nella esitazione dei beni. Decisione sulle spese.
Tribunale di Rimini, Sez. Civ., 25 giugno 2018 – Pres. Rel. Francesca Miconi, Giud. Susanna Zavaglia e Costanza Perri.
Concordato preventivo con cessione dei beni – Termine per l'adempimento – Approssimarsi dell'anno – Vendita dei beni e tempistica dei pagamenti – Obiettivo ritardo – Creditore - Richiesta di risoluzione – Rigetto - Presupposto insufficiente.
Concordato preventivo con cessione dei beni – Creditore - Richiesta di risoluzione – Rigetto - Esitazione dei beni ceduti - Tempistica dei pagamenti - Obiettivo ritardo - Compensazione delle spese – Ragione valida.
In ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni, si deve ritenere che la risoluzione dello stesso ex art. 186 L.F. possa essere pronunciata solo laddove sia venuta completamente meno la funzione concordataria, essendo le somme ricavabili dalla liquidazione risultate del tutto insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare anche in minima parte i creditori chirografari ed a pagare integralmente i creditori privilegiati, e non anche quando la somma ricavata dalla vendita dei beni in corso di procedura, quando manchi poco più di un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento, si discosti anche notevolmente da quella necessaria a garantire il pagamento delle percentuali di soddisfazione prospettate nel piano. (Pierluigi Ferrrini – Riproduzione riservata)
Laddove una richiesta di risoluzione di un concordato con cessione dei beni, come proposta da un creditore, non possa essere accolta non essendo ancora spirato il termine per la sua completa esecuzione e, pur tuttavia, si sia verificato, come prospettato dal creditore istante, un obiettivo ritardo nell'esitazione dei beni ceduti e nella tempistica dei pagamenti, si può ritenere che ricorrano le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20513.pdf