Tribunale di Bergamo – Squilibrio finanziario derivante dalla gestione di un nucleo familiare: possibilità che la "famiglia" sia ammessa quale soggetto unico ai procedimenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 26 settembre 2018 - Giud. Giovanna Golinelli
Crisi da sovraindebitamento – Procedimenti di risoluzione – Componenti un un nucleo familiare – Accesso unitario – Ammissibilità.
Si può ritenere che non sia d'ostacolo all'accesso alle procedure indicate nella L. 3/2012 delle "famiglie", intese come enti collettivi costituito da debitori appartenenti allo stesso nucleo familiare, e che, quindi, anche queste possano considerarsi rientrare, in virtù di una interpretazione estensiva, nel concetto di "debitore", la circostanza che queste non siano state esplicitamente contemplate da detta legge come possibili soggetti interessati a quelle procedure; ciò in particolare si deve ritenere quando lo squilibrio finanziario che ha causato il sovraindebitamento derivi proprio dalla gestione della vita in comune da parte dei componenti di tale nuclei [nello specifico, per tale ragione e per motivi di economia processuale, il tribunale ha, pertanto, disposto la riunione dei procedimenti volti alla liquidazione del comune patrimonio, come proposti separatamente da due coniugi ai sensi degli artt. 14 ter e segg. L. 3/12, come modificata dal D.L. 179/12, convertito dalla L. 221/12, ed ha dichiarato l'apertura di un'unica procedura]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)