Tribunale di Venezia – Domanda di concordato preventivo con riserva e computo del termine per la presentazione della proposta e del piano: inapplicabilità della sospensione feriale.
Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. Fallimentare, 25 ottobre 2018 – Pres. Daniela Bruni, Rel. Gabriella Zanon, Giud. Martina Gasparini.
Domanda di concordato preventivo con riserva - Termini per la presentazione del piano e della proposta – Sospensione feriale – Inapplicabilità.
Le esigenze di celerità che sottendono alla scelta del legislatore di non sospendere i termini durante il periodo feriale quando è in discussione una istanza di fallimento, si deve ritenere rimangano inalterate non solo nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un c.d. "procedimento prefallimentare", si innesti una domanda di concordato preventivo con riserva, ma anche nell'ipotesi in cui sopraggiunga un’istanza di fallimento, dopo che sono stati concessi alla società debitrice i termini per la presentazione del piano e della proposta concordataria, che devono pertanto considerarsi ugualmente non soggetti a sospensione [di ciò, nello specifico, il tribunale ha tenuto conto in sede di concessione, in presenza di un giustificato motivo, alla proponente della proroga da questa richiesta, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F., per potervi ancora procedere]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20VE%2025.10.2018_0.pdf