Tribunale di Napoli Nord – Crisi da sovraindebitamento: ammissibilità del piano del consumatore presentato in comune da due coniugi. Giudizio di ammissibilità, fattibilità, meritevolezza e convenienza cui il tribunale è chiamato.

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Data di riferimento: 
18/05/2018

Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 18 maggio 2018 – Pres. Enrico Caria, Rel. Maria De Vivo, Giud. Maria Grazia Lamonica.

Crisi da sovraindebitamento -  Piano del consumatore  - Presentazione in comune da parte di due coniugi -  Situazione debitoria di ognuno – Designazione separata – Presupposto necessario – Possibilità per il giudice di procedere a separate valutazioni.

Crisi da sovraindebitamento -  Piano del consumatore  - Cessione del quinto dello stipendio – Assoggettabilità a falcidia – Creditori concorsuali - Parità di trattamento.

Crisi da sovraindebitamento -  Piano del consumatore  - Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria -  Giudizio cui il tribunale è chiamato – Presenza di crediti assicurati – Ininfluenza – Incidenza solo sul patrimonio del terzo – Estraneità rispetto al patrimonio del debitore.

Non è esclusa dalla normativa ex L. 3/2012, che regola il piano del consumatore quale procedura di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, la possibilità che lo stesso sia presentato in comune da due coniugi entrambi debitori, laddove sia strutturato in modo tale da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi, così da consentire al giudice di valutare separatamente per ognuno dei richiedenti l'omologazione i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 12 bis di detta legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, l'orientamento che afferma che, in sede di piano del consumatore, anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato all'eventuale falcidia prevista per i chirografari; ciò in quanto il credito ceduto dal lavoratore è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire la retribuzione mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il di lui rapporto di lavoro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il fatto che un creditore disponga di polizze assicurative, tali da garantire il relativo credito in caso di morte o di cessazione del rapporto di lavoro del debitore che, quale consumatore, abbia proposto un piano di composizione della crisi, non incide sul giudizio di convenienza  di questo rispetto all'alternativa liquidatoria, che il tribunale  è chiamato a compiere ai sensi dell'art 12 bis n. 4 L. 3/2012 , in quanto la garanzia assicurativa attinge al patrimonio del terzo assicuratore, operando su un piano estraneo rispetto a quello del patrimonio del debitore, che potrebbe eventualmente essere interessato dalla liquidazione come disciplinata da quella stessa legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19931.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: