Corte di Cassazione (10383/2018) - In tema di inammissibilità dell'accertamento, sia preventivo che successivo, dell'insolvenza degli enti pubblici in L.C.A. Inapplicabilità del principio della soccombenza nei confronti del P.M.

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Data di riferimento: 
30/04/2018

Corte di Cassazione, 30 aprile 2018 n. 10383 – Est. Francesco Terrusi.

Liquidazione coatta amministrativa - Accertamento dello stato di insolvenza – Ricorso – Rigetto – Provvedimento non decisorio – Ricorso in cassazione – Inammissibilità.

Liquidazione coatta amministrativa - Stato di insolvenza –   Enti pubblici -  Accertamento preventivo e successivo – Inammissibilità.

Procedimenti giudiziari – P.M parte – Soccombenza di questi – Condanna alle spese – Esclusione.

Va esteso anche al rigetto del ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa il principio che afferma che, in ambito fallimentare,  risulta inammissibile il  ricorso in cassazione avverso il provvedimento di conferma del rigetto dell'istanza di fallimento in quanto privo del carattere della decisorietà. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento preventivo e l'accertamento successivo dello stato di insolvenza restano dalle disposizioni della legge fallimentare ancorati ai medesimi presupposti sostanziali; sicché l'accertamento successivo è ammissibile soltanto nei confronti di quegli enti per i quali risulti ammissibile l'accertamento preventivo, anche se in concreto non compiuto, con conseguente esclusione in entrambi i casi degli enti pubblici. (Massima ufficiale)

Deve darsi continuità, in ogni caso, al principio secondo cui, riguardo ai procedimenti in cui è parte l'ufficio del P.M., questi non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di sua soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell'attività giurisdizionale che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 28 febbraio 2017 n. 5069 https://www.unijuris.it/node/3289]    

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19686

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: