Corte di Cassazione (23159/2018) - Fallimento e domanda tardive di insinuazione di crediti: obbligo anche per gli enti impositori del rispetto del termine annuale per proporre domande di insinuazione al passivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 settembre 2018 n. 23159 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Eduardo Campese.
Fallimento – Enti impositori – Crediti per sanzioni amministrative - Stato passivo – Insinuazione tardiva – Decreto di esecutività – Termine annuale – Necessario rispetto – Domande ultratardive – Gistificazioni irrilevanti – Inammissibilità – Mancanza di giusta causa.
Si deve ritenere che gli enti impositori [nello specifico, la Consob] siano tenuti, così come tutti gli altri creditori, al rispetto del termine annuale dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ex art. 101, primo comma, L.F., per proporre domande di ammissione di loro crediti, in quanto i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e l'emissione delle cartelle afferenti sanzioni amministrative non costituiscono un motivo idoneo a giustificare, ex comma quarto, che il ritardo è dipeso da causa non imputabile ai creditori istanti. Pertanto, una volta che l'ente impositore abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve attivarsi per espletare tali incombenze in tempo utile a consentirgli una puntuale, seppur tardiva, insinuazione allo stato passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)