Tribunale di Milano – Concordato liquidatorio: presupposti di proponibilità e di accoglibilità dell'azione di risoluzione.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 22 marzo 2018, Pres. Amina Simonetti, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Federico Rolfi.
Concordato preventivo – Ricorso per la risoluzione - Proposizione - Termine di decadenza - Un anno dall'ultimo adempimento – Tardività – Rilevabilità d'ufficio – Esclusione – Eccezione di parte – Necessità.
Concordato liquidatorio – Risoluzione – Previsione di insufficiente realizzo – Presupposto richiesto - Debitore – Assenza di colpa – Irrilevanza – Dichiarazione di fallimento.
Deve ritenersi decadenziale il termine, fissato dall'art. 186, III co. L.F., di un anno dall'ultimo degli adempimenti previsti dal concordato, per la proposizione del ricorso per la risoluzione dello stesso e, pertanto, in forza dell’art. 2969 c.c., il suo spirare non è rilevabile d’ufficio non trovando applicazione la clausola di salvezza ("salvo che trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione") prevista da tale disposizione; ciò in quanto, in sede concorsuale in generale e concordataria in specie si discute tipicamente di diritti di credito, di quei diritti cioè che sono rimessi per antonomasia alla disponibilità delle parti [nello specifico, pertanto, il tribunale, non essendosi la società proponente il concordato costituita ed essendo stata l'eccezione relativa al decorso del termine decadenziale sollevata dal commissario giudiziale, da non potersi considerare parte in senso proprio, ha considerato ammissibile la domanda di risoluzione proposta, pur oltre tale termine, dall'Agenzia delle Entrate nella veste di creditore privilegiato]. (Pierluigi Fererini - Riproduzione riservata)
Deve essere risolto ai sensi dell'art. 186 L.F. il concordato liquidatorio laddove sia venuto meno alla sua funzione, per essere, in base ad una ragionevole previsione e contrariamente a quanto in sede di proposta prospettato, le somme ricavabili dalla liquidazione insufficienti a soddisfare integralmente i creditori privilegiati ed, anche in minima parte, i creditori chirografari, cioè quando venga accertata l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare, indipendentemente dalla colpa del debitore, le condizioni minime previste dall'art. 160, quarto comma, L.F. In tal caso, ove ne sia stata fatta domanda e ne sussistano i presupposti, deve essere dichiarato il fallimento. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)